La certificazione verde (green pass) non è obbligatoria e chi la chiede commette reato
Il “green pass” obbliga al vaccino o all’effettuazione di un tampone ogni 48 ore. Ciò è illegale in base alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che all’art. 3 dispone: “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.”
Il Regolamento CE 953/2021 stabilisce al “considerando” 36 che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”
Le norme europee prevalgono su quelle nazionali. Infatti, l’art. 9 del decreto-legge 52/2021, che introduce il “green pass” prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021. Pertanto, il “green pass” è FACOLTATIVO.
Il Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021 ha disposto: “L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: - che i cittadini siano informat i che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; - che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare.”
La Costituzione italiana vieta la discriminazione. Infatti, l’art. 3 dispone: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Di contro, le norme sul green pass obbligatorio per l’accesso ai ristoranti e ad altre attività discriminano tra cittadini in considerazione delle loro condizioni personali sanitarie.
La discriminazione è vietata, inoltre, dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.”
La CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) vieta anch’essa la discriminazione all’art. 14: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”
Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vieta ogni discriminazione all’art. 2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”
Pertanto, chiunque impedisca l’ingresso in un ristorante, una palestra, un cinema, una piscina a chi non sia provvisto del “green pass” sta commettendo il reato di violenza privata (art. 610 c.p.): “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.”
Inoltre, in base all’art. 187 del RD 635/1940 (Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Le norme sul “green pass”, in quanto illegali e inapplicabili, non costituiscono legittimo motivo per il rifiuto delle prestazioni del gestore di un pubblico esercizio.